1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.167 del Dlgs. 42/04, l'Ufficio competente a norma dell'art.1 può richiedere il parere della Commissione per il paesaggio in ordine alla valutazione di opportunità, nell'interesse della protezione dei beni, di ordinare al trasgressore la rimessione in pristino o il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
2. L'applicazione della sanzione pecuniaria è obbligatoria anche in assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.
3. Le somme riscosse per effetto dell' applicazione delle sanzioni sono utilizzate, oltre che per la remissione in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessati dalla remissione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno ai soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.
4. L'applicazione e la riscossione della sanzione sono in capo al competente Ufficio.