1. Chioschi, cabine telefoniche, edicole situate su spazi pubblici, anche se di tipo precario e provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Tali manufatti non devono in alcun modo costituire riduzione dei requisiti minimi di accessibilità all’utenza ampliata degli spazi pubblici.
3. Chioschi, cabine ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di esplicito provvedimento di assenso.
4. La valutazione per il rilascio del provvedimento di assenso sarà condotta tenendo conto dell'utilità pubblica del servizio svolto, della compatibilità delle dimensioni in relazione alla definizione stessa di edicola o chiosco e con riferimento anche agli elementi connotativi del contesto in cui devono essere inseriti.