1. A seguito dell'approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell'art.156 ovvero ai sensi dell' art143 del Dlgs. 42/2004, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.145 dello stesso Dlgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura ordinaria di cui all'art.146 del Dlgs. 42/2004. Nel periodo transitorio, l'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta, secondo la procedura di cui all'art.159 del Dlgs. 42/2004.
2. L'autorizzazione paesaggistica, a cui è allegato quale parte integrante il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio, costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
3. Qualora l'autorizzazione paesaggistica non sia conforme al parere della Commissione per il paesaggio, l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione deve adeguatamente motivare tale discostamento e trasmettere copia del provvedimento autorizzativo finale alla Commissione per il paesaggio.
4. In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, il parere della Commissione per il paesaggio dovrà essere acquisito prima della chiusura della Conferenza stessa. In caso di Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art.5 del DPR 447/1998 l'autorizzazione paesaggistica dovrà pervenire nei termini di legge, e comunque entro la chiusura della Conferenza stessa.
5. Qualora l'esito della Conferenza determini modifiche sostanziali al progetto, questo dovrà essere sottoposto nuovamente alla Commissione per il paesaggio.