1. Per le aree verdi private il Regolamento di cui all’art.88 ha valore di indirizzo tecnico teso a qualificare e a tutelare il paesaggio, fornendo linee guida al privato cittadino nella realizzazione degli interventi sia di nuovo impianto che di consolidamento o integrazione dell’esistente, onde superare l'improvvisazione dettata dal gusto personale e non supportata da conoscenze e studi specifici.
2. Per qualsiasi intervento sul patrimonio vegetale si dovrà fare riferimento a tale Regolamento.
3. Gli alberi ad alto fusto debbono mantenere una distanza dal confine pari a quella stabilita per gli edifici dalla disciplina di zona dettata
4. Gli altri alberi devono essere tenuti ad una distanza dal confine pari alla metà di quella stabilita per gli edifici dalla disciplina di zona dalle NTA del PRG.
5. In ogni caso sono fatti salvi gli accordi tra i proprietari dei fondi antistanti.
6. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o dalle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti.
7. In assenza di indicazioni si applicano le distanze di cui all’art.892 del Codice Civile maggiorate di 2 metri.
8. sono fatte salve le indicazioni di cui all’art.88 bis, co.9, 10, 11, 12.