1. Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza minima di m. 1,50; le piste a due sensi di marcia devono aver larghezza minima di m. 2,50 e devono possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti.
2. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto richiamo e rinvio al Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n.557 e al Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 e alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni