1. I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.
2. Sono considerati volumi tecnici ed impiantistici anche i seguenti sistemi tecnologici:
a. Le serre bioclimatiche come definite dall’art.132 e le logge opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, purché soddisfino i requisiti di cui all’art.132, fatto salvo quanto previsto dalle NTA per le zone A.
b. i sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva addossati o integrati nell’edificio (muri ad accumulo, muri di Trombe, muri collettori, captatori in copertura ecc.), addossati o integrati all’edificio.
c. i volumi tecnici impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.); possono trovare collocazione all’interno delle zone di rispetto stradale, fatte salve diverse disposizioni contenute nel P.R.G.
3. La realizzazione di tali manufatti è subordinata ad apposito provvedimento di assenso e non sono computabili ai fini volumetrici.
4. Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione.