Superficie di calpestio sovrapposta alla supeficie utile lorda di una unità immobilare, come definita dall'art. 5.3.7 del Regolamento Edilizio.
5.3.7 - Soppalchi
1. È consentita la realizzazione di soppalchi destinati alla permanenza di persone alle condizioni del presente articolo.
2. L’altezza minima degli spazi sottostanti e sovrastanti il soppalco non deve essere minore di m.2,10, se la superficie non supera un terzo di quella del locale.
3. Qualora l'altezza come sopra definita sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, sia almeno di m.2,30, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale.
4. Il soppalco deve avere almeno un lato completamente aperto, essere munito di balaustra non inferiore a m.1,10 di altezza.
5. La regolarità dell'aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile complessiva.
6. Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui al capitolo 4 del Regolamento locale di igiene, ad eccezione dell’altezza.
7. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.