1. La carica di componente della Commissione edilizia è incompatibile:
a. con la carica di consigliere comunale o circoscrizionale, ovvero di componente della Giunta comunale;
b. con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
c. con l’esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.
d. per i soggetti che abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con i soggetti di cui al comma a).
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione edilizia. I membri della Commissione edilizia decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui al co.1, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.