1. La Commissione edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo dell’Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia urbanistica, edilizia ed ambientale.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all’esercizio della propria competenza specifica, l’attività consultiva della Commissione edilizia si svolge mediante l’espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente RE nonché laddove, per l’originalità delle questione trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
3. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente RE sono individuati ai successivi artt.
4. Nel caso in cui la Commissione edilizia abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preliminare, concordato ai sensi dell’art.50 (parere preventivo) del presente RE, la stessa non si esprime più in ordine all’approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo se questo, all’esame della struttura comunale competente, sia risultato conforme al progetto preliminare.