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 3.1.9 - Occupazione degli spazi pubblici o d’uso pubblic

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MessaggioTitolo: 3.1.9 - Occupazione degli spazi pubblici o d’uso pubblic   3.1.9 - Occupazione degli spazi pubblici o d’uso pubblic Icon_minitime02.11.07 19:01

1. Chi per qualsiasi motivo intende occupare temporaneamente o permanentemente il suolo e/o il sottosuolo pubblico, o d’uso pubblico, nonché installare chioschi, edicole o altre strutture a carattere temporaneo, fatte salve le norme del Codice della strada, deve rivolgere all’amministrazione apposita richiesta con l’indicazione:
a. delle motivazioni della richiesta;
b. della superficie dello spazio che intende occupare;
c. del tempo dell’occupazione;
d. del progetto delle opere da eseguire.
2. Il Dirigente preposto, acquisito il parere della Commissione edilizia, se esistente, e degli altri enti eventualmente interessati alle procedure abilitative nonché in attuazione di eventuale convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta , rilascia, o nega, il provvedimento finale fissando:

a. le prescrizioni da rispettare nel corso e alla scadenza dell’occupazione;
b. il periodo di durata dell’occupazione;
c. il costo della stessa;
d. la cauzione da prestare all’amministrazione a garanzia dell’adempimento degli obblighi di ripristino.

3. la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni ecc. é data subordinatamente all'adempimento di norme igieniche indicate dal Responsabile della ASL competente concernenti principalmente:

a. la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi di cui uno avente requisiti di accessibilità di cui all'art. 4 punto 4.1.6 del D.M. 236/89;
b. la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.);
c. le indicazioni e i mezzi per lo sgombro di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore;
d. impianti elettrici rispondenti al disposto della Legge 186/68.

4. Al termine dell’occupazione il titolare del provvedimento deve ripristinare lo spazio oggetto della medesima; in caso di inadempienza, il comune provvede all’esecuzione delle opere di ripristino a spese del titolare inadempiente.
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